Cremazione
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Servizio attivo
Le cremazioni possono essere effettuate per salme o resti, e possono essere autorizzate dal Comune di decesso o dove si trovano i resti mortali
A chi è rivolto
Ai famigliari dei defunti
Descrizione
La cremazione e la dispersione delle ceneri sono annoverabili tra i diritti della personalità. Infatti, per poter accedervi è necessario che il deceduto abbia manifestato, in vita, la volontà di addivenire all’una o ad entrambe. Solo quando non sia stata lasciata una chiara volontà in tal senso, il diritto di occuparsi delle spoglie mortali si trasferisce ai familiari, a partire dal coniuge.
In vita, chiunque può dichiarare la propria volontà ad essere cremati attraverso:
- disposizione testamentaria;
- atto olografo (scritto e firmato a pugno);
- l'iscrizione ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati;
- volontà registrata presso il Comune di residenza (registro comunale delle cremazioni, vedasi più sotto);
La cremazione di un cadavere, in mancanza di quanto sopra, può avvenire:
- quando la volontà del defunto non sia conosciuta: tramite una dichiarazione del coniuge/unito civilmente, o del convivente di fatto quando il convivente deceduto abbia espressamente previsto tale possibilità, o, in loro assenza, da almeno la maggioranza più uno dei famigliari più prossimi che potranno manifestare una loro volontà a norma dell'art.3, c.1, lett.b, della L.n.130/2001, che esprimono la propria volontà, con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (vedasi modulo allegato) ai sensi degli artt.38 e 47 del d.P.R. 445/2000;
- quando la volontà del defunto sia conosciuta: tramite una dichiarazione del coniuge/unito civilmente, o del convivente di fatto quando il convivente deceduto abbia espressamente previsto tale possibilità, o, in loro assenza, da almeno la maggioranza più uno dei famigliari più prossimi (vedasi modulo allegato) (art.3, c.1, lett.b, della L.n.130/2001). La dichiarazione relativa alle volontà espressa in vita dal defunto è vincolante e non può essere modificata con un atto successivo, in quanto i dichiaranti sono soggetti a quanto previsto dall’art.76 del d.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni. In questi casi può essere rivolta una richiesta al Giudice, affinchè possa emettere un provvedimento di diversa destinazione delle ceneri.
Per maggioranza più uno dei famigliari si intende il 50%+1 (1 o 2 famigliari, dovranno firmare entrambi, 3 famigliari, dovranno firmare almeno almeno in 2, ecc). Tali dichiarazioni non devono essere autenticate ma dovrà essere allegata la fotocopia di un documento d’identità personale di tutti i firmatari.
Per quanto riguarda l'affido delle ceneri, qualora tale volontà non fosse espressa in un atto scritto da parte del defunto, anche in questi casi è possibile ricorrere ad una dichiarazione nelle modalità prima riportate.
Per quanto riguarda la dispersione delle ceneri, questa potrà essere autorizzata solo in presenza di un atto scritto da parte del defunto o della dichiarazione da parte dei famigliari di conoscenza della volontà espressa in vita dal defunto, con le modalità prima descritte. Non potrà essere comunque e in ogni caso espressa una volontà dei soli famigliari.
Per quanto riguarda l'affido delle ceneri, qualora tale volontà non fosse espressa in un atto scritto da parte del defunto, anche in questi casi è possibile ricorrere ad una dichiarazione nelle modalità prima riportate.
Per quanto riguarda la dispersione delle ceneri, questa potrà essere autorizzata solo in presenza di un atto scritto da parte del defunto o della dichiarazione da parte dei famigliari di conoscenza della volontà espressa in vita dal defunto, con le modalità prima descritte. Non potrà essere comunque e in ogni caso espressa una volontà dei soli famigliari.
REGISTRO COMUNALE DELLE CREMAZIONI
Il Comune di Bricherasio è dotato di apposito registro in cui sono iscritti coloro che hanno espresso la propria volontà alla cremazione e all'affidamento o alla dispersione delle ceneri (Ai sensi dell'Art. 2 comma 2ter della L. Regionale n. 20/2007). L'iscrizione è riservata ai residenti in Bricherasio. In qualsiasi momento, il soggetto iscritto può chiedere la cancellazione delle annotazioni iscritte nel registro per la cremazione. Per richiedere l’iscrizione nel registro delle cremazioni occorre presentare all’Ufficio Demografici il modulo allegato (vedasi sezione allegati di questa pagina). Il modulo deve essere sottoscritto dall’interessato allegando fotocopia del documento di identità e può essere presentato personalmente o tramite e-mail anche non certificata, oppure tramite persona munita di apposita delega.
Il Comune di Bricherasio è dotato di apposito registro in cui sono iscritti coloro che hanno espresso la propria volontà alla cremazione e all'affidamento o alla dispersione delle ceneri (Ai sensi dell'Art. 2 comma 2ter della L. Regionale n. 20/2007). L'iscrizione è riservata ai residenti in Bricherasio. In qualsiasi momento, il soggetto iscritto può chiedere la cancellazione delle annotazioni iscritte nel registro per la cremazione. Per richiedere l’iscrizione nel registro delle cremazioni occorre presentare all’Ufficio Demografici il modulo allegato (vedasi sezione allegati di questa pagina). Il modulo deve essere sottoscritto dall’interessato allegando fotocopia del documento di identità e può essere presentato personalmente o tramite e-mail anche non certificata, oppure tramite persona munita di apposita delega.
DESTINAZIONE DELLE CENERI A SEGUITO DI CREMAZIONE
Se riportate in un atto testamentario del defunto, o se via sia una dichiarazione di conoscenza della volontà del defunto da parte del coniuge e/o dei famigliari, le ceneri possono avere la seguente destinazione:
- tumulate in sepoltura privata (tomba famiglia, celletta/nicchia, loculo)
Se riportate in un atto testamentario del defunto, o se via sia una dichiarazione di conoscenza della volontà del defunto da parte del coniuge e/o dei famigliari, le ceneri possono avere la seguente destinazione:
- tumulate in sepoltura privata (tomba famiglia, celletta/nicchia, loculo)
- conferite in cinerario comune;
- inumate;
- inumate;
- disperse nel cimitero, in natura o in mare;
- affidate per la conservazione in abitazione privata (in questo caso l’autorizzazione è rilasciata dal Comune dove è collocata l’abitazione destinata alla conservazione).
- affidate per la conservazione in abitazione privata (in questo caso l’autorizzazione è rilasciata dal Comune dove è collocata l’abitazione destinata alla conservazione).
Come fare
E' necessario rivolgersi all'ufficio Demografici (Anagrafe, Stato Civile, ecc.)
Cosa serve
Documentazione comprovante la volontà del defunto o dei familiari concernente la cremazione, come sopra riportato
Cosa si ottiene
L'autorizzazione alla cremazione e, qualora richiesta, quella alla dispersione o affido delle ceneri, di cadavere o di resto mortale
Tempi e scadenze
La durata del procedimento dipende dalla quantità e tipologia di verifiche da parte dell'ufficio, e in ogni caso, per i funerali, sarà tenuto conto della data fissata per il rito funebre, anche se si rammenta che questo non potrà essere celebrato fino a quando non saranno state rilasciate tutte le necessarie autorizzazioni.
Costi
Imposta di bollo laddove previsto (istanze e autorizzazioni).
I costi delle cremazioni sono di competenza delle aree crematorie.
Se le ceneri venissero collocate o disperse in cimitero, dovranno essere corrisposte le tariffe previste per le rispettive operazioni cimiteriali.
Sulla base della risposta all’interpello interpretativo fornita dalla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate per l’Umbria, gli avvisi, le autorizzazioni e tutti i documenti necessari per la cremazione e l'affido o la dispersione delle ceneri devono scontare l'imposta di bollo, nulla innovando in tal senso l'introduzione della disciplina di cui agli articoli 36 e 37 della legge n. 182 del 2025.
Vincoli
Per ottenere l'autorizzazione alla cremazione, dispersione o affido, è necessario che siano presentate tutte le firme dei famigliari del defunto previste dalla normativa.
La firma dei famigliari sottoposti a tutela, sono eseguite dal tutore (per i minori di età firma il genitore o il tutore), mentre per i famigliari per i quali esista un amministratore di sostegno, questi può firmare la dichiarazione solo nel caso in cui il giudice abbia espressamente previsto tale possibilità.
Nel caso in cui non sia possibile, per qualsiasi motivo, raccoglie le firme di tutti i famigliari, è possibile fare istanza al giudice tutelare ai sensi dell'art.700 del codice di procedura civile
Si rammenta che la dispersione è possibile solo nel caso vi fosse la volontà da parte del defunto, espressa con atto testamentario o su dichiarazione dei famigliari (parere del Consiglio di Stato n.855 del 5/08/2025).
I costi delle cremazioni sono di competenza delle aree crematorie.
Se le ceneri venissero collocate o disperse in cimitero, dovranno essere corrisposte le tariffe previste per le rispettive operazioni cimiteriali.
Sulla base della risposta all’interpello interpretativo fornita dalla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate per l’Umbria, gli avvisi, le autorizzazioni e tutti i documenti necessari per la cremazione e l'affido o la dispersione delle ceneri devono scontare l'imposta di bollo, nulla innovando in tal senso l'introduzione della disciplina di cui agli articoli 36 e 37 della legge n. 182 del 2025.
Vincoli
Per ottenere l'autorizzazione alla cremazione, dispersione o affido, è necessario che siano presentate tutte le firme dei famigliari del defunto previste dalla normativa.
La firma dei famigliari sottoposti a tutela, sono eseguite dal tutore (per i minori di età firma il genitore o il tutore), mentre per i famigliari per i quali esista un amministratore di sostegno, questi può firmare la dichiarazione solo nel caso in cui il giudice abbia espressamente previsto tale possibilità.
Nel caso in cui non sia possibile, per qualsiasi motivo, raccoglie le firme di tutti i famigliari, è possibile fare istanza al giudice tutelare ai sensi dell'art.700 del codice di procedura civile
Si rammenta che la dispersione è possibile solo nel caso vi fosse la volontà da parte del defunto, espressa con atto testamentario o su dichiarazione dei famigliari (parere del Consiglio di Stato n.855 del 5/08/2025).
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Anagrafe/Servizi Sociali
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
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Dèrniere modification: 08/07/2026 14:44:53