Le attività di edilizia libera sono individuate all’ Art. 6 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 .
In base alle disposizioni dell’articolo 6 sopra richiamato sono eseguibili senza alcun titolo abilitativo:
gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all’ Art. 3 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 comma 1, lett. a);a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;
gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale;e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 ;e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
Le Regioni a stato ordinario potranno estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli sopra elencati, esclusi gli interventi di cui all’articolo 10, comma 1, soggetti a permesso di costruire e gli interventi di cui all’articolo 23, soggetti a segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire.
Ancorché senza titolo abilitativo i suddetti interventi devono essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 .
Si ribadisce che, con la sola esclusione degli interventi di cui alla lettera e-bis e cioè “le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto” che sono attuabili “previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale” tutti gli altri interventi sopra riportati possono essere eseguiti senza necessità di produrre alcuna comunicazione.