Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) - commercio
inizo attività commerciale
-
Servizio attivo
A chi è rivolto
Chiunque voglia avviare un'attività di commercio/esercizio di vicinato/pubblico esercizio ecc..
Descrizione
Con il D.P.R. 160/2010 lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) diventa l’unico punto di accesso per le imprese in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti le attività produttive e fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento.
Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) è uno strumento di semplificazione amministrativa che utilizza a sua volta altri strumenti di semplificazione (conferenza di servizi, SCIA, silenzio assenso, accordo tra amministrazione e privati ecc.) al fine di snellire i rapporti tra Pubblica Amministrazione (P.A.) ed utenza.
Le nuove disposizioni intervengono sul precedente impianto normativo (D.P.R. 447/98 e s.m.i.) per dare piena attuazione all’obiettivo di individuare un servizio informativo ed operativo che costituisca per l'utente imprenditore un punto di contatto privilegiato con la Pubblica Amministrazione.
Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) è uno strumento di semplificazione amministrativa che utilizza a sua volta altri strumenti di semplificazione (conferenza di servizi, SCIA, silenzio assenso, accordo tra amministrazione e privati ecc.) al fine di snellire i rapporti tra Pubblica Amministrazione (P.A.) ed utenza.
Le nuove disposizioni intervengono sul precedente impianto normativo (D.P.R. 447/98 e s.m.i.) per dare piena attuazione all’obiettivo di individuare un servizio informativo ed operativo che costituisca per l'utente imprenditore un punto di contatto privilegiato con la Pubblica Amministrazione.
Per aprire, trasferire, ampliare la superficie, ampliare la merceologia, relativamente ad un’attività di commercio al dettaglio di vicinato (anche esercitata in forma temporanea), occorre presentare la seguente segnalazione corredata dei necessari documenti.
Come fare
L’istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale SUAP dell'Unione Montana del Pinerolese
Cosa serve
Conpilare il Modello 2024 – Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di apertura, trasferimento sede o variazioni per l’esercizio di vicinato (esercizio commerciale fino a 150/250 mq) (unificata) èresnete sul portale
Cosa si ottiene
SCIA unica
Se per lo svolgimento di un’attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l’interessato presenta un’unica SCIA allo Sportello Unico. L’amministrazione che riceve la SCIA la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell’attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui all’articolo 19, commi 3 e 6-bis, di eventuali proposte motivate per l’adozione dei provvedimenti ivi previsti.
SCIA condizionata
Nel caso in cui l’attività oggetto di SCIA è condizionata all’acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all’esecuzione di verifiche preventive, l’interessato presenta allo Sportello Unico la relativa istanza, a seguito della quale è rilasciata ricevuta ai sensi dell’articolo 18-bis.
La conferenza di servizi è indetta, entro 5 giorni lavorativi, dal responsabile dello Sportello Unico quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi da almeno due amministrazioni pubbliche diverse dalla procedente, salvo che quest’ultima abbia adottato atti di natura regolamentare che prevedano l’applicazione della conferenza di servizi in caso di coinvolgimento di una sola ulteriore amministrazione diversa da quella procedente o di diversi uffici della stessa amministrazione.
In tali casi, il termine per la convocazione della conferenza di cui all’articolo 14 decorre dalla data di presentazione dell’istanza e l’inizio dell’attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello dà comunicazione all’interessato.
A seguito della presentazione:
della SCIA ( Art. 19 L. 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i.) e della SCIA unica ( Art. 19-bis L. 7 agosto 1990 n. 241 comma 2 s.m.i.), è possibile avviare immediatamente l’attività;
della SCIA condizionata all’acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all’esecuzione di verifiche preventive ( Art. 19-bis L. 7 agosto 1990 n. 241 comma 3 s.m.i.), l’inizio dell’attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo Sportello Unico dà comunicazione all’interessato.
L’attività può essere esercitata senza limiti temporali sino a modifica della struttura, variazione dell’attività o suo trasferimento.
Dichiarazioni, attestazioni asseverazioni
Secondo l’ Art. 19 L. 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i.:
"La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli artt. 46 e 47 del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 , nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui al D.L. 25 giugno 2008 n. 112 art. 38 c. 3 e 4 ‘art. 38 c. 4 convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008 n. 133 , relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione.
Nei casi in cui la legge prevede l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle auto-certificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti."
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni riguardano gli stati, le qualità personali e i fatti elencati dall’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 .
Le dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà riguardano gli stati, le qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 .
Si ricorda che dove si fa riferimento alla relazione asseverata dal professionista incaricato della sua redazione, non è necessaria alcuna perizia asseverata dal Tribunale.
Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti richiesti, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Se per lo svolgimento di un’attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l’interessato presenta un’unica SCIA allo Sportello Unico. L’amministrazione che riceve la SCIA la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell’attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui all’articolo 19, commi 3 e 6-bis, di eventuali proposte motivate per l’adozione dei provvedimenti ivi previsti.
SCIA condizionata
Nel caso in cui l’attività oggetto di SCIA è condizionata all’acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all’esecuzione di verifiche preventive, l’interessato presenta allo Sportello Unico la relativa istanza, a seguito della quale è rilasciata ricevuta ai sensi dell’articolo 18-bis.
La conferenza di servizi è indetta, entro 5 giorni lavorativi, dal responsabile dello Sportello Unico quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi da almeno due amministrazioni pubbliche diverse dalla procedente, salvo che quest’ultima abbia adottato atti di natura regolamentare che prevedano l’applicazione della conferenza di servizi in caso di coinvolgimento di una sola ulteriore amministrazione diversa da quella procedente o di diversi uffici della stessa amministrazione.
In tali casi, il termine per la convocazione della conferenza di cui all’articolo 14 decorre dalla data di presentazione dell’istanza e l’inizio dell’attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello dà comunicazione all’interessato.
A seguito della presentazione:
della SCIA ( Art. 19 L. 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i.) e della SCIA unica ( Art. 19-bis L. 7 agosto 1990 n. 241 comma 2 s.m.i.), è possibile avviare immediatamente l’attività;
della SCIA condizionata all’acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all’esecuzione di verifiche preventive ( Art. 19-bis L. 7 agosto 1990 n. 241 comma 3 s.m.i.), l’inizio dell’attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo Sportello Unico dà comunicazione all’interessato.
L’attività può essere esercitata senza limiti temporali sino a modifica della struttura, variazione dell’attività o suo trasferimento.
Dichiarazioni, attestazioni asseverazioni
Secondo l’ Art. 19 L. 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i.:
"La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli artt. 46 e 47 del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 , nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui al D.L. 25 giugno 2008 n. 112 art. 38 c. 3 e 4 ‘art. 38 c. 4 convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008 n. 133 , relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione.
Nei casi in cui la legge prevede l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle auto-certificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti."
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni riguardano gli stati, le qualità personali e i fatti elencati dall’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 .
Le dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà riguardano gli stati, le qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 .
Si ricorda che dove si fa riferimento alla relazione asseverata dal professionista incaricato della sua redazione, non è necessaria alcuna perizia asseverata dal Tribunale.
Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti richiesti, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Tempi e scadenze
consultare il sito del suap unione montana pinerolese
Costi
I costi per avviare l’istanza sono composti da:
diritti SUAP (se richiesti);
diritti di istruttoria dei vari Enti coinvolti (se richiesti).
Per informazioni riguardo la modalità di pagamento vedere sezione Pagamenti.
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile presso la sede del Municipio
Ulteriori informazioni
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Argomenti
Dèrniere modification: 21/07/2023 11:24:34