Imposta Municipale Propria (IMU)
Imposta municipale propria
-
Servizio attivo
A chi è rivolto
1. Soggetti passivi della nuova IMU sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Nel caso di assegnazione della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice, soggetto passivo è il genitore assegnatario della casa medesima; il predetto provvedimento costituisce il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
3. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
4. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
5. Il coniuge superstite, ai sensi e per gli effetti dell’art. 540 del codice civile, è tenuto al pagamento dell’imposta, ove dovuta, in quanto gli è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e relative pertinenze, se di proprietà del defunto o comune.
6. Nell’ipotesi in cui vi siano più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni
2. Nel caso di assegnazione della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice, soggetto passivo è il genitore assegnatario della casa medesima; il predetto provvedimento costituisce il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
3. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
4. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
5. Il coniuge superstite, ai sensi e per gli effetti dell’art. 540 del codice civile, è tenuto al pagamento dell’imposta, ove dovuta, in quanto gli è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e relative pertinenze, se di proprietà del defunto o comune.
6. Nell’ipotesi in cui vi siano più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni
Descrizione
Il pagamento IMU dovrà essere effettuato in 2 rate (prima rata, 50%, entro il 16 giugno - seconda rata, a conguaglio, entro il 16 dicembre).
E' ammesso il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno.
L'imposta municipale sugli immobili IMU si paga in autoliquidazione tramite modello F24 presso qualsiasi sportello bancario o postale (anche on-line) senza l'addebito di commissioni.
E' ammesso il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno.
L'imposta municipale sugli immobili IMU si paga in autoliquidazione tramite modello F24 presso qualsiasi sportello bancario o postale (anche on-line) senza l'addebito di commissioni.
Dichiarazione IMU
1. I soggetti passivi, esclusi quelli indicati nella lettera g) del comma 1 dell’articolo 9, devono presentare la dichiarazione o in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Con il predetto decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell’IMU e della TASI, in quanto compatibili. Nelle more dell’entrata in vigore del decreto i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012. Ai fini dell’applicazione dei benefici di cui alla legge 160/2019, comma 741, lettera c) punti 3) e 5) e comma 751, terzo periodo, individuati all’articolo 3. comma 3, lettere c) ed e), ed all’articolo 8, comma 8, secondo periodo, del presente regolamento, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme.
2. I soggetti indicati nella lettera g) del comma 1 dell’articolo 9 del presente regolamento, devono presentare la dichiarazione, esclusivamente per via telematica, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. Si applica il regolamento di cui al decreto Ministero delle Finanze n. 200/2012. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno. Nelle more dell’entrata in vigore del Decreto di approvazione del modello di dichiarazione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita l’ANCI, si deve fare riferimento al Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 giugno 2014, con il quale è stato approvato il modello di dichiarazione IMU e TASI per i predetti enti non commerciali.
3. Nel caso in cui la dichiarazione sia erroneamente presentata a questo Comune ed indirizzata ad altro
Comune, la stessa viene trasmessa d’ufficio al Comune competente.
4. Nel caso in cui la dichiarazione, indirizzata a questo Comune, sia stata erroneamente presentata a
Comune diverso e da quest’ultimo trasmessa, la stessa si intende presentata nella data certificata dal
Comune che l’ha ricevuta.
2. I soggetti indicati nella lettera g) del comma 1 dell’articolo 9 del presente regolamento, devono presentare la dichiarazione, esclusivamente per via telematica, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. Si applica il regolamento di cui al decreto Ministero delle Finanze n. 200/2012. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno. Nelle more dell’entrata in vigore del Decreto di approvazione del modello di dichiarazione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita l’ANCI, si deve fare riferimento al Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 giugno 2014, con il quale è stato approvato il modello di dichiarazione IMU e TASI per i predetti enti non commerciali.
3. Nel caso in cui la dichiarazione sia erroneamente presentata a questo Comune ed indirizzata ad altro
Comune, la stessa viene trasmessa d’ufficio al Comune competente.
4. Nel caso in cui la dichiarazione, indirizzata a questo Comune, sia stata erroneamente presentata a
Comune diverso e da quest’ultimo trasmessa, la stessa si intende presentata nella data certificata dal
Comune che l’ha ricevuta.
Come fare
Il pagamento IMU dovrà essere effettuato in 2 rate (prima rata, 50%, entro il 16 giugno - seconda rata, a conguaglio, entro il 16 dicembre) tramite il modello F24.
La dichiarazione deve essere presentata o, in alternativa, trasmessa in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Si precisa che restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell’IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili. La dichiarazione, unitamente agli eventuali modelli aggiuntivi, deve essere consegnata direttamente al comune indicato sul frontespizio, il quale deve rilasciarne apposita ricevuta.La dichiarazione può anche essere spedita in busta chiusa, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, all’Ufficio tributi del comune, riportando sulla busta la dicitura Dichiarazione IMU IMPi, con l’indicazione dell’anno di riferimento. In tal caso, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all’ufficio postale. La spedizione può essere effettuata anche dall’estero, a mezzo lettera raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione. Inoltre, la dichiarazione può essere inviata telematicamente con posta certificata.
La dichiarazione può anche essere presentata:
a) per via telematica, direttamente dal dichiarante;
b) per via telematica, tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
e successive modificazioni;
c) consegnando una copia cartacea presso La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.
La dichiarazione può anche essere presentata:
a) per via telematica, direttamente dal dichiarante;
b) per via telematica, tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
e successive modificazioni;
c) consegnando una copia cartacea presso La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.
Rimborso IMU
Ai sensi dell’articolo 1, comma 164 della legge n. 296 del 2006, il contribuente può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come
giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è
intervenuta decisione definitiva Il comune provvede ad effettuare il rimborso delle somme versate e
non dovute entro centottanta giorni dalla data in cui è stata presentata l’istanza. Sulle somme dovute
al contribuente si applicano gli interessi nella misura prevista dall’articolo 17 con decorrenza dalla
data dell’eseguito versamento
giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è
intervenuta decisione definitiva Il comune provvede ad effettuare il rimborso delle somme versate e
non dovute entro centottanta giorni dalla data in cui è stata presentata l’istanza. Sulle somme dovute
al contribuente si applicano gli interessi nella misura prevista dall’articolo 17 con decorrenza dalla
data dell’eseguito versamento
Cosa serve
Ad effettuare il versamento dell'IMU
A dichiarare il possesso di immobili soggetti a IMU
A richiedere il rimborso delle somme IMU versate e non dovute.
Cosa si ottiene
Il versamento dell'IMU
La dichiarazione permette al soggetto attivo di avere la situazione aggiornata dell'imponibile per il versamento dell'IMU
Tempi e scadenze
Il pagamento IMU dovrà essere effettuato in 2 rate (prima rata, 50%, entro il 16 giugno - seconda rata, a conguaglio, entro il 16 dicembre).
E' ammesso il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno.
L'imposta municipale sugli immobili (IMU si paga in autoliquidazioen tramite modello F24 presso qualsiasi sportello bancario o postale (anche on-line) senza l'addebito di commisssioni.
E' ammesso il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno.
L'imposta municipale sugli immobili (IMU si paga in autoliquidazioen tramite modello F24 presso qualsiasi sportello bancario o postale (anche on-line) senza l'addebito di commisssioni.
Il termine per presentare la Dichiarazione IMU anno 2025 è il 30 giugno 2026
Per gli enti non commerciali, va presentata tutti gli anni.
In conseguenza delle modifiche introdotte dal D.L. 35 dell'8/04/2013, per tutte le variazioni immobiliari da cui scaturisce l'obbligo dichiarativo, il termine di presentazione della DICHIARAZIONE IMU non è più di 90 giorni, ma bensì il 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO al verificarsi dell'evento che ha dato origine alla variazione.
Accedi al servizio
CALCOLO IMU ON-LINE
Accedi al servizio online (Ouvre dans un nouvel onglet)Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Documents
Documents - Réglementation
Formulaires
Règlements
Argomenti
Dèrniere modification: 03/06/2025 09:49:13