La consultazione delle liste elettorali è libera.
Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso (art. 51, comma 5 del D.P.R. 223/1967, sostituito dall’ art. 177, co. 5, del D. Lgs. 196/2003).
Le finalità che legittimano il rilascio delle liste elettorali, oltre che motivate nei sensi di cui sopra, devono essere proprie del richiedente e, ove si tratti di un ente o di un’associazione, devono essere coerenti con l’oggetto dell’attività di tale organismo.
Si precisa che le liste elettorali devono essere rilasciate per intero, e non limitatamente ad estratti o parti di esse.
La richiesta è sottoposta a verifica in ordine alla sua ammissibilità, in quanto non può essere ritenuto sufficiente invocare genericamente una delle motivazioni consentite; al contrario la finalità specifica addotta nella richiesta deve risultare congruente, sia con i principi di tutela della privacy (necessità e non eccedenza dei dati) che con l'attività del richiedente.
La valutazione non potrà essere effettuata in astratto, bensì in concreto, caso per caso. Ciò comporta lo svolgimento di un procedimento, volto a valutare:
- che la finalità del trattamento per effettuare il quale si chiede il rilascio di copia delle liste elettorali rientri fra le finalità dell’art .51 c.5;
- se tale finalità è conforme all’attività del richiedente (cfr.Circ. Min. interno n. 162/2006)
- se la finalità/attività che il richiedente intende porre in essere sia sua propria (ossia non vi sia interposizione, cfr. Circ. Min.interno n° 162/2006 in merito al caso delle richieste avanzate da società di marketing diretto)