Iscrizione albo presidenti di seggio
Il Presidente di Seggio è colui che sovraintende alle operazioni elettorali del seggio elettorale.
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Servizio attivo
A chi è rivolto
Coloro che sono iscritti nelle liste elettorali del Comune ed in possesso del titolo di studio della Scuola media superiore (diploma di maturità).
Esclusioni
- i dipendenti del Ministero degli Interni,delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- gli appartenenti alle Forze Armate in attivita' di servizio;
- i medici delle USL incaricati delle funzioni gia' di competenza dei medici provinciali,degli ufficiali sanitari e dei medici condotti;
- i segretari comunali ed i dipendenti del Comune addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione;
- gli elettori che abbiano compiuto il 70° anno di età
Descrizione
Può svolgere il compito di Presidente di seggio elettorale qualunque cittadino italiano iscritto nelle liste elettorali del Comune, e che risulti iscritto nell'apposito Albo degli scrutatori di seggio elettorale.
Nomina
I Presidenti di seggio elettorale sono nominati in occasione di consultazioni elettorali dalla Corte d'appello di Torino tra i cittadini iscritti nell'apposito Albo comunale, su indicazione del Sindaco e prioritariamente tra coloro che abbiano già svolto le medesime funzioni in elezioni precedenti.
Le nomine vengono notificate agli interessati dal Sindaco.
Compiti
Il Presidente è RESPONSABILE DI TUTTO CIÒ CHE RIGUARDA IL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO: organizzazione, sicurezza, compilazione dei verbali, ecc., e nella sua attività è coadiuvato dallo scrutatore che assume le funzioni di vicepresidente, e che è nominato dallo stesso Presidente.
Il presidente decide, udito in ogni caso il parere degli scrutatori, sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che siano sollevati intorno alle operazioni della sezione e sui reclami, anche orali, e le proteste che gli vengano presentati nonché sulle contestazioni e sulla nullità dei voti.
La sua decisione, peraltro, è provvisoria. Infatti il giudizio definitivo su tutte le contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio è demandato all’Ufficio comunale per il Referendum.
Inoltre le decisioni del presidente dell’ufficio di sezione relative ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati vengono riesaminate dall’Ufficio comunale per il Referendum.
Il presidente è investito dei poteri di polizia dell’adunanza: a tal fine egli può disporre degli agenti della Forza pubblica per far espellere o arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni o commettano reato (art. 44, primo comma, del testo unico n. 361).
Di regola, la Forza pubblica non può entrare nella sala della votazione senza richiesta del presidente; però, in caso di tumulti o di disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate vicinanze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono entrare nella sala e farsi assistere dalla Forza pubblica anche senza richiesta del presidente (art. 44, secondo e terzo comma, del testo unico n. 361).
Gli ufficiali giudiziari possono accedere nella sala per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione (art. 44, quarto comma, del testo unico n. 361)
Il presidente può, in via eccezionale, di sua iniziativa — e deve, quando tre scrutatori ne facciano richiesta — disporre che la Forza pubblica entri e resti nella sala della votazione anche prima che comincino le operazioni (art. 44, quinto comma, del testo unico n. 361).
Quando il presidente abbia giustificato timore che il regolare procedimento delle operazioni di votazione possa essere turbato, dispone, con ordinanza motivata, uditi gli scrutatori, che gli elettori che abbiano votato escano dalla sala e vi rientrino solamente dopo la chiusura della votazione (art. 44, settimo comma, del testo unico n. 361).
Il presidente può anche disporre che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nell’espressione del voto o non rispondano all’invito di restituire la scheda o le schede riempite, siano allontanati dalle cabine previa restituzione delle schede stesse e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di tali decisioni del presidente è dato atto nel processo verbale (art. 44, ultimo comma, del testo unico n. 361).
Nei riguardi della polizia esterna della sala della votazione, il presidente, per assicurare il libero accesso degli elettori al locale in cui è situata la sezione e per impedire che si formino assembramenti anche nelle strade adiacenti, può fare tutte le richieste che ritenga opportune sia alle autorità civili sia alle Forze dell’ordine, i quali sono tenuti ad ottemperarvi (art. 44, sesto comma, del testo unico n. 361).
Il Presidente è RESPONSABILE DI TUTTO CIÒ CHE RIGUARDA IL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO: organizzazione, sicurezza, compilazione dei verbali, ecc., e nella sua attività è coadiuvato dallo scrutatore che assume le funzioni di vicepresidente, e che è nominato dallo stesso Presidente.
Il presidente decide, udito in ogni caso il parere degli scrutatori, sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che siano sollevati intorno alle operazioni della sezione e sui reclami, anche orali, e le proteste che gli vengano presentati nonché sulle contestazioni e sulla nullità dei voti.
La sua decisione, peraltro, è provvisoria. Infatti il giudizio definitivo su tutte le contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio è demandato all’Ufficio comunale per il Referendum.
Inoltre le decisioni del presidente dell’ufficio di sezione relative ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati vengono riesaminate dall’Ufficio comunale per il Referendum.
Il presidente è investito dei poteri di polizia dell’adunanza: a tal fine egli può disporre degli agenti della Forza pubblica per far espellere o arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni o commettano reato (art. 44, primo comma, del testo unico n. 361).
Di regola, la Forza pubblica non può entrare nella sala della votazione senza richiesta del presidente; però, in caso di tumulti o di disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate vicinanze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono entrare nella sala e farsi assistere dalla Forza pubblica anche senza richiesta del presidente (art. 44, secondo e terzo comma, del testo unico n. 361).
Gli ufficiali giudiziari possono accedere nella sala per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione (art. 44, quarto comma, del testo unico n. 361)
Il presidente può, in via eccezionale, di sua iniziativa — e deve, quando tre scrutatori ne facciano richiesta — disporre che la Forza pubblica entri e resti nella sala della votazione anche prima che comincino le operazioni (art. 44, quinto comma, del testo unico n. 361).
Quando il presidente abbia giustificato timore che il regolare procedimento delle operazioni di votazione possa essere turbato, dispone, con ordinanza motivata, uditi gli scrutatori, che gli elettori che abbiano votato escano dalla sala e vi rientrino solamente dopo la chiusura della votazione (art. 44, settimo comma, del testo unico n. 361).
Il presidente può anche disporre che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nell’espressione del voto o non rispondano all’invito di restituire la scheda o le schede riempite, siano allontanati dalle cabine previa restituzione delle schede stesse e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di tali decisioni del presidente è dato atto nel processo verbale (art. 44, ultimo comma, del testo unico n. 361).
Nei riguardi della polizia esterna della sala della votazione, il presidente, per assicurare il libero accesso degli elettori al locale in cui è situata la sezione e per impedire che si formino assembramenti anche nelle strade adiacenti, può fare tutte le richieste che ritenga opportune sia alle autorità civili sia alle Forze dell’ordine, i quali sono tenuti ad ottemperarvi (art. 44, sesto comma, del testo unico n. 361).
Compensi
I Presidenti di seggio hanno diritto a ricevere un compenso, che varia dalla tipologia di elezione e dal numero di schede necessarie per la votazione.
I compensi corrisposti ai lavoratori per le giornate di partecipazione ai seggi non sono assoggettati a contribuzione previdenziale né a prelievo fiscale. In ordine alle ritenute erariali; si fa presente che l’art. 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, dispone che gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte (incluse quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.
Ogni membro del seggio elettorale, qualora fosse un lavoratore dipendente, ha inoltre diritto al riposo compensativo, ovvero ad un giorno di riposo per ogni giorno in cui è stato impegnato ai seggi, se tale giorno per la sua attività non risulta essere lavorativo.
Come fare
Deve essere presentata apposita domanda all'ufficio anagrafe / elettorale tramite compilazione di apposito modulo, di persona in orario d'ufficio oppure via mail allegando copia di documento di riconoscimento oppure online tramite lo Sportello OnLine del cittadino di cui al link: Domanda Online
Cosa serve
La compilazione dell'apposito modulo di richiesta
Cosa si ottiene
L'iscrizione all'Albo dei presidenti di seggio elettorale, e la possibilità di essere nominati presidenti di seggio in occasione delle elezioni
Tempi e scadenze
La domanda può essere presentata in ogni momento.
Le domande pervenute entro il 30 novembre verranno valutate nella revisione dell'albo nel mese di gennaio dell'anno successivo.
L'iscrizione effettiva avviene entro il mese di gennaio.
L'iscrizione all'albo e' permanente, si rimane iscritti sino a quando si esprime la volonta' di essere depennati o per disposizione della corte d'Appello a seguito di gravi inadempienze in occasione di tornate elettorali. e si decade solo al compimento del settantesimo anno di eta' o al venire meno dei requisiti.
Se il richiedente non può essere iscritto, gli vengono comunicate le motivazioni, con lettera al suo domicilio.
La richiesta di cancellazione dall'albo può essere presentata in ogni momento.
Le domande pervenute entro il 30 novembre verranno valutate nella revisione dell'albo nel mese di gennaio dell'anno successivo.
L'iscrizione effettiva avviene entro il mese di gennaio.
L'iscrizione all'albo e' permanente, si rimane iscritti sino a quando si esprime la volonta' di essere depennati o per disposizione della corte d'Appello a seguito di gravi inadempienze in occasione di tornate elettorali. e si decade solo al compimento del settantesimo anno di eta' o al venire meno dei requisiti.
Se il richiedente non può essere iscritto, gli vengono comunicate le motivazioni, con lettera al suo domicilio.
La richiesta di cancellazione dall'albo può essere presentata in ogni momento.
Costi
Nessuno
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Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
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Ultimo aggiornamento pagina: 19/07/2023 16:44:46